Contributi per interventi di restauro

Gli interventi di conservazione e restauro dei beni culturali previsti dal Codice dei beni culturali, a causa delle tecniche e della tipologia dei materiali impiegati, sono particolarmente onerosi per l'utente (proprietario, possessore o detentore). Per questo è previsto lo strumento del contributo ministeriale, in modo da garantire la compartecipazione statale alle spese sostenute.

Inoltre sono previsti degli strumenti di agevolazione fiscale, sia in termini di detrazione, sia in termini di deduzione, delle spese affrontate per interventi di carattere necessario sui beni culturali.

In particolare, fermo restando che qualsiasi intervento, anche di manutenzione, su beni immobili o mobili, che siano stati dichiarati di interesse culturale, deve essere sottoposto alla preventiva approvazione della Soprintendenza competente, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, lo Stato accorda, ai sensi degli artt. 35-37 del D.Lgs in oggetto, CONTRIBUTI MINISTERIALI, che possono essere sia in conto capitale (ovverosia compartecipazione a una percentuale dell’importo sostenuto dalla proprietà per gli interventi conservativi sul bene), sia in conto interessi (lo Stato sostiene la spesa relativa agli interessi del mutuo contratto per affrontare le spese dell’intervento conservativo).

MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DOMANDA

L’intervento finanziario del Ministero è regolato da due fasi distinte:

1. La fase preliminare

La fase preliminare prevede che, in sede di richiesta di autorizzazione ai lavori ai sensi dell’articolo 21 del Codice da parte della proprietà, venga presentata anche la richiesta dell’ammissibilità preliminare al contributo statale prevista dall’articolo 35 dello stesso Codice (cfr. Modelli 1a - 1b – 1c – 1d – 1e).

È importante precisare che già in questa fase occorre che venga presentata una dichiarazione relativa al pubblico godimento dell’immobile oppure, nel caso di beni che non siano aperti al pubblico, l’impegno a sottoscrivere una convenzione per la fruizione pubblica ai sensi dell’articolo 38 del Codice, la quale contenga l’indicazione delle modalità di apertura al pubblico previste.

In sede di autorizzazione, la Soprintendenza si pronuncia sull'ammissibilità dell'intervento al contributo statale previsto dall’articolo 35 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge: indica e quantifica l’importo delle opere ritenute ammissibili e di quelle non ammissibili, e formula la proposta di percentuale dei lavori ammessa a contributo.

È importante precisare che l'eventuale ammissibilità preliminare al contributo statale da parte della Soprintendenza rappresenta un'indicazione propedeutica all'erogazione del contributo stesso, senza costituire un vincolo per l'accoglimento della richiesta, che resta demandato alle risorse effettivamente disponibili nonché disposta dalla Direzione Generale Bilancio di questo Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con Decreto Ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per poter accedere alla programmazione dei contributi per l’anno 2023 è necessario che la richiesta di ammissibilità preliminare sia presentata alla Soprintendenza entro il 31 maggio 2023.

2. La fase consuntiva

La fase consuntiva costituisce la parte conclusiva del procedimento e ha termine con l’erogazione del contributo da parte del Ministero, tramite il Segretariato Regionale, sulla base dell’Istruttoria tecnica condotta dalla Soprintendenza. In particolare, il Codice specifica che il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario. A lavori ultimati, pertanto, la proprietà deve inviare alla Soprintendenza competente e, per conoscenza, al Segretariato Regionale la documentazione a consuntivo per l’erogazione del contributo (cfr. Modello 3).

Tra i documenti più rilevanti si segnala il consuntivo di spesa giurato (asseverato dal Tribunale competente per territorio) da redigere sulla base dei prezzari della zona o altri prezzari di uso corrente (tipo Camera di Commercio o DEI). Solo in caso di lavorazioni particolari, non adeguatamente descritte/riconosciute dalle "opere compiute" del prezzario, si possono costruire delle analisi prezzi, sempre a partire da voci di prezzario. Il consuntivo giurato dovrà essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La documentazione a consuntivo presentata dalla proprietà dovrà comprendere, nel caso di beni di proprietà privata che non siano aperti al pubblico, una bozza della stessa convenzione che contenga l’indicazione delle modalità di apertura al pubblico previste (un modello di convenzione - predisposto dal Segretariato Regionale - verrà pertanto inviato dalla Soprintendenza al soggetto istante, ai fini della compilazione).

La convenzione è stipulata tra il proprietario e il Segretariato regionale, previa istruttoria della Soprintendenza (come previsto dagli articoli 40 e 41 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169).

Attualmente le convenzioni per la fruizione pubblica ex art 38 del Codice BBCC in Sardegna vengono stipulate e registrate in forma di atto pubblico amministrativo, registrato dall’Amministrazione, con spese a carico del soggetto istante; esso viene trascritto a cura dell’Amministrazione.

Il contributo potrà essere erogato solo dopo la registrazione e la trascrizione dell’atto.

É necessario contattare la Soprintendenza competente per avere informazioni più dettagliate circa la modulistica (che si rende comunque disponibile anche di seguito), la tempistica e le modalità di inoltro dell’istanza.

REQUISITI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI

Declaratoria espressa d’interesse culturale - Requisito imprescindibile per la concessione del contributo ministeriale è il preventivo provvedimento dichiarativo dell’interesse culturale del bene: non sarà possibile accedere ai contributi sulla scorta della sola tutela cautelare de jure imposta dal combinato disposto degli artt. 10 e 12 del Codice BBCC.

Presentazione dell’istanza tra il 1° gennaio e il 31 maggio, peri contributi in conto capitale - in base al DIM 471/2018 l’istanza di ammissione al contributo deve essere inoltrata alla Soprintendenza competente tra il 1° gennaio e il 31 maggio di ciascun anno CONTESTUALMENTE all’istanza di autorizzazione dell’intervento (es. ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 42/2004), al fine di conseguire l’inserimento nella relativa programmazione annuale.

Contestualità delle due istanze (all’intervento, ex art 21 Codice BBCC; e all’ammissibilità a contributo, ez art. 31 comma 2 del Codice BBCC) – tale requisito, oltre ad essere previsto dalla norma dell’art. 31 comma 2 del Codice BBCC che recita: “In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge”, è stato ritenuto indispensabile perché l’istanza possa essere ammessa (parere dell’Ufficio Legislativo MIC prot. n. 21681 del 03/09/2020).

Si segnala, per comodità dell’utente, che la modulistica standard MIC per la richiesta di autorizzazione agli interventi (ex art 21 comma 4 del Codice BBCC) riporta, alla seconda pagina, tra le altre, la voce relativa alla pronuncia circa l’ammissibilità al contributo.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

All’atto della presentazione dell’istanza di ammissibilità a contributo, l’utente dovrà fornire tutta la documentazione richiesta dalla competente Soprintendenza.

In particolare sarà necessario produrre, tra l’altro, almeno un computo metrico estimativo, dal quale sia possibile evincere le diverse voci di lavorazione, con i correlativi importi, in modo che la Soprintendenza che cura l’istruttoria possa distinguere tra VOCI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO, e voci che non lo sono, e valorizzare in conclusione l’importo totale delle voci ammissibili.

VOCI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

In base alla Circ. 264 del 02/11/1984 dell’Ufficio Centrale BAAAS e alla Circ. n. 27 del 22/02/2002, sono ammissibili le voci riconducibili a opere di carattere restaurativo quali, ad esempio: tetti, coperture, consolidamenti di fondazioni o generici, pavimentazione e ogni altro intervento che investa gli aspetti artisticamente architettonicamente significativi degli edifici, e per i quali sono richiesti procedimenti tecnici e metodologici speciali; è ammissibile anche la sola predisposizione degli impianti di tipo tradizionale riguardanti gli impianti idrico, igienico-sanitario ed elettrico, ad esclusione delle apparecchiature. È disponibile l'allegato "elenco delle voci ammissibili" per maggiori dettagli.

PERCENTUALE DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO

Si evidenzia che l’intervento – fatti salvi casi di particolare pregevolezza del bene o altre circostanze eccezionali, da valutarsi da parte della Soprintendenza competente – potrà essere ammesso a contributo per una percentuale non superiore al 50% (art. 35 comma 1 del Codice BBCC + Circ. 264 del 02/11/1984 dell’Ufficio Centrale BAAAS).

I criteri per stabilire nel caso concreto l’effettiva percentuale, sono: lo stato di conservazione del bene, l’urgenza dell’intervento e la qualità progettuale dello stesso, nonché la presenza di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuto dei benefici fiscali, ed inoltre la maggiore o minore fruizione del bene assicurata dal proprietario, possessore o detentore nel previsto atto di convenzione.

Solo se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere fino al suo intero ammontare; in questa ipotesi dovrà comunque previamente essere acquisito il parere favorevole della competente Direzione Generale (rif. Circ. DG-BI n. 106 del 07/11/2018). 

CUMULABILITÀ TRA CONTRBUTI IN CONTO CAPITALE E CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

Entro i limiti stabiliti dall’art. 35 comma 3 del Codice BBCC è sempre consentita la cumulabilità dello strumento dei contributi in conto capitale con quello dei contributi in conto interessi (Ufficio Legislativo prot. n. 1488 del 20/01/2005): in tal caso la percentuale di compartecipazione stabilita per il contributo in conto capitale dovrà tenere conto della presenza dell’ulteriore finanziamento statale in conto interessi.

ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO

A conclusione del procedimento, e prima della liquidazione del contributo, verrà chiesto al proprietario di stipulare con il Ministero una convenzione con la quale si garantisce la pubblica accessibilità al bene, nelle forme e nei tempi concordati, ai sensi dell’art. 38 del Codice BBCC. La convenzione deve includere necessariamente alcuni ambiti significativi interni, e la sua durata non può essere inferiore a 10 anni, e deve prevedere l'accessibilità per un giorno al mese più le GEP (Giornate Europee del patrimonio).

Esiste, inoltre, la possibilità di avere uno SGRAVIO FISCALE sulle spese sostenute per interventi conservativi sul bene culturale, che siano stati dichiarati necessari dalla competente Soprintendenza: questo sgravio consiste nella detraibilità o deducibilità (a seconda del soggetto giuridico che sostiene la spesa) del 19% dell’importo. Tale percentuale si aggiunge (parzialmente, per la metà, pari al 9,5%) a quella eventualmente goduta per detrazioni fiscali su spese di ristrutturazione (qualora la tipologia d’intervento rientri in questa qualificazione).

Sono inoltre previsti ulteriori benefici fiscali quando occorrano determinate ipotesi specifiche (es. riduzione imposta di registro in occasione di alienazione del bene).

Si invita a prendere contatti con la Soprintendenza competente per avere maggiori ragguagli.

ELENCO LAVORAZIONI AMMISSIBILI AI CONTRIBUTI

Documentazione correlata

Fase preliminare

Fase consuntiva

 

CONTATTI

Eleonora FIORENTINO
tel. 070 3428206
eleonora.fiorentino@cultura.gov.it

Servizio competente

Ufficio contratti e contabilità